L’invalidità civile
L ‘INPS viene incontro alle famiglie con minorenni invalidi a carico, riconoscendo due tipi di sussidi: l’indennità di accompagnamento e l’indennità di frequenza.
L’iter per il riconoscimento dell’invalidità civile è sostanzialmente analogo a quello per i maggiorenni.
A decorrere dall’1 Gennaio 2010 le domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS esclusivamente per via telematica.
Le principali tappe per il suddetto riconoscimento sono:
- Il genitore si reca dal pediatra certificatore. La “certificazione medica” può essere compilata dal medico solo on line (costo indicativo certificato € 91.50). Il medico, dopo l’invio telematico del certificato, consegna al cittadino la stampa firmata, che dovrà essere esibita all’atto della visita, e la ricevuta di trasmissione con il numero di certificato.
- Il cittadino ha due possibilità d’azione.
- In possesso dello spid, il cittadino compila la “domanda” esclusivamente on line collegandosi sul sito internet dell’INPS www.inps.it e abbina il numero di certificato indicato sulla ricevuta di trasmissione rilasciata dal medico certificatore entro il termine massimo di trenta giorni.
- Il cittadino presenta la domanda tramite i Patronati, le Associazioni di categoria.
- La domanda e il certificato abbinato sono trasmessi all’INPS telematicamente. L’avvenuta ricezione della domanda è attestata dalla ricevuta rilasciata dalla stessa procedura.
- L’Inps trasmette telematicamente la domanda alla ATS.
La visita medica
La commissione dell’Asl, entro tre mesi dalla richiesta di riconoscimento, fissa la data della visita medica. Nel caso in cui l’interessato non si presenti a visita, è convocato una seconda volta entro i successivi tre mesi. Nell’eventualità che non si presenti neppure la seconda volta, la domanda di riconoscimento perde ogni effetto e dovrà essere ripresentata. Alla visita è necessario presentarsi con un documento di riconoscimento valido a tutti gli effetti di legge. E’ certamente utile portare tutta la certificazione attestante le cure e le patologie del soggetto.
La visita medica a domicilio
Ha diritto alla visita domiciliare il cittadino che, chiamato a visita sanitaria presso la commissione provinciale sanitaria presso l’INPS, presenta una certificazione medica che attesta l’impossibilità di essere trasportato.
Se il soggetto, convocato a visita, si trovi nell’impossibilità fisica di recarsi presso la Commissione può chiedere la visita domiciliare, motivando l’impedimento con idonea certificazione medica. Il medico incaricato deve presentarsi con copia dell’incarico ricevuto su carta intestata INPS e tesserino dell’ordine dei medici.
L’indennità di accompagnamento
È concessa a seguito del riconoscimento di un’invalidità totale, che si ha quando il minore non sia in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Essendo connessa alle difficoltà motorie del minore, la stessa è
– erogata per 12 mensilità,
– indipendente dai requisiti di reddito,
– indipendente dall’età del soggetto: infatti, al compimento del 18 esimo anno d’età, l’indennità continuerà a essere erogabile a suo favore nel caso in cui sussistano ancora le esigenze precedenti.
L’importo mensile dell’indennità di accompagnamento, è pari a 522,10 euro. Qualsiasi sia l’età dell’invalido, maggiorenne o minorenne, l’erogazione viene però sospesa nel caso in qui quest’ultimo sia ricoverato in un istituto con pagamento della retta a carico dello Stato o di altro Ente Pubblico.
In entrambe i casi, a rivalutazione annuale dell’importo dell’assegno è disciplinata dall’Art. 54, comma12, Legge 449 del 27 dicembre 1997, secondo la quale la rivalutazione è calcolata sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevato dall’ISTAT.
Per al malato raro che sia stato accertato, durante la minore età, come invalido civile, si dovrà ripresentare istanza per l’accertamento dell’invalidità civile in prossimità del compimento del diciottesimo anno di età. Tale adempimento è doveroso anche qualora al minore sia stata accertata una patologia stabilizzata o progressiva che abbia dato titolo all’indennità di accompagnamento o di comunicazione e per la quale, in genere, si dovrebbe essere esclusi da qualsiasi tipo di “rivedibilità”.
Esistono poi alcuni benefici economici specifici per invalidità sensoriali, che possono essere manifestazione o causa di una malattia rara o un tumore raro, ovvero per sordi civili, ciechi civili e ciechi parziali.
L’indennità di frequenza
Spetta di diritto ai malati rari con meno di 18 anni che presentino difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni tipiche della loro età, nonché ai minori con problemi di udito. L’obiettivo primario che l’indennità cerca di raggiungere è l’agevole inserimento scolastico del minore. Per questo la sua erogazione è sospesa nel caso in cui il minore si astenga dalla frequenza scolastica, per esempio, a causa di un ricovero continuativo o permanente.
I requisiti che devono ricorrere, dunque, ai fini dell’ottenimento dell’assegno previdenziale, sono:
– la minore età,
– l’affezione di determinate patologie che interferiscano con la normale “capacità scolastica” dei soggetti,
– la frequenza di una scuola, pubblica o privata, o di corsi di formazione professionale, nonché trattamenti terapeutici o di recupero in centri specializzati,
– l’invio all’INPS di apposita domanda, allegando il certificato medico che attesti le patologie del minore, i cicli terapeutici eseguiti e la frequenza ai corsi di studio o di formazione professionale.
L’indennità di frequenza, che per il 2021 ha un importo previsto di 287,09 euro al mese (con un limite di reddito complessivo di 931,29). L’assegno copre 9 delle 12 mensilità che compongono l’anno solare, in coerenza con la durata dell’anno scolastico. Nel caso, invece, in cui il minore frequenti un centro di cura in maniera continuativa per tutto il periodo dell’anno ha diritto alla corresponsione dell’assegno per 12 mensilità, a condizione che, nel mese di gennaio di ogni anno, invii all’INPS il certificato che attesti la frequenza puntuale del centro di cura.
Accreditamento dell’indennità di frequenza o di accompagnamento ai minori
La questione dell’accreditamento dell’indennità di accompagnamento o di frequenza o di comunicazione ai minori è stata oggetto per anni di dubbi e difformità applicative.
Di norma le prestazioni assistenziali vanno versate su un conto (o libretto) intestato all’interessato, operazioni che in passato potevano complicarsi trattandosi di un minore.
Il punto centrale della discussione, infatti, verteva su ciò chi esercita la potestà genitoriale potesse fare senza richiedere ulteriori autorizzazioni al giudice tutelare.
Incassare quelle provvidenze, e gestire tutti i passaggi connessi, è o meno una attività di ordinaria amministrazione e quindi tale da non richiedere l’autorizzazione del Tribunale?
Sul tema ci sono state diverse pronunce della giurisprudenza tanto da spingere INPS (Messaggio Inps – Direzione Centrale Assistenza e Invalidità Civile 26 marzo 2014, n. 3606) a esprimersi in modo dirimente.
Secondo l’INPS le operazioni relative all’accredito dell’indennità di frequenza o dell’indennità di accompagnamento sono atti di ordinaria amministrazione e quindi non è richiesta alcuna autorizzazione da parte del Giudice tutelare.
Tali indennità sono quindi gestite direttamente da coloro che esercitano la potestà genitoriale per l’assistenza e la cura del minore.
Quindi il rappresentante legale del minore(chi esercita la potestà genitoriale) ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari per percepire gli importi spettanti (inclusi gli eventuali arretrati), compresa l’apertura e la gestione di un conto corrente intestato al minore beneficiario della prestazione.
Ad oggi Poste Italiane e gran parte degli istituti bancari si sono uniformati alle più recenti indicazioni giurisprudenziali e di INPS non richiedendo più, come in passato, l’autorizzazione del Giudice tutelare. Consentono quindi l’apertura di conti correnti o libretti nominativi speciali intestati al minore e tale operazione può essere effettuata da entrambi i genitori oppure da uno solo munito di delega.
Successivamente gli esercenti la potestà genitoriale, poi, possono compiere le operazioni di versamento e di prelievo ammesse, cioè usare il conto nell’interesse del minore che ne è l’intestatario.
Se viene riconosciuta la disabilità è possibile richiedere altre misure di sostegno?
Di seguito saranno solo citate alcune misure Nazionali e Regionali che possono essere richieste in aggiunta all’indennità di accompagnamento.
– MISURA B1: gravissima disabilità;
– MISURA B2: grave disabilità;
– HOME CARE PREMIUM: se un genitore è dipendente Pubblico
Stante la complessità delle misure sopra citate, si consiglia di rivolgersi al Servizio Sociale presso il Comune di residenza.